Con l’ipotesi di accordo 4 maggio 2022 le parti sociali hanno rinnovato il Ccnl per i dipendenti dalle aziende artigiane dei settori tessile, abbigliamento, calzaturiero, pulitintolavanderia e occhialeria e dalle aziende artigiane dei settori della chimica, gomma, plastica, vetro e ceramica.
L’accordo decorre dal 1° gennaio 2019 e scadrà il 31 dicembre 2022.
Una tantum
Ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo 4 maggio 2022, a copertura del periodo di carenza contrattuale 1° gennaio 2019-31 agosto 2022, spetta un importo forfettario una tantum, suddivisibile in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo suddetto, pari a Euro 150, così suddivise:
– Euro 75 con la retribuzione di maggio 2022;
– Euro 75 con la retribuzione di giugno 2022.
Agli apprendisti l’una tantum viene corrisposto nella misura del 70%.
L’una tantum è stato quantificato considerando in essa anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta.
Gli importi sono ridotti proporzionalmente nei casi di assenza facoltativa post-partum, part-time etc.
Minimi tabellari
Sono stabiliti i seguenti aumenti – che saranno riparametrati sugli altri livelli – alle seguenti decorrenze:
Abbigliamento
Livello |
Dal 1.10.2022 |
Dal 1.12.2022 |
3 |
35,00 |
31,00 |
Tessili calzature
Livello |
Dal 1.10.2022 |
Dal 1.12.2022 |
3 |
35,00 |
30,05 |
Lavorazioni a mano e su misura
Livello |
Dal 1.10.2022 |
Dal 1.12.2022 |
3 |
35,00 |
30,27 |
Pulitintolavanderie
Livello |
Dal 1.10.2022 |
Dal 1.12.2022 |
3 |
35,00 |
30,67 |
Occhialeria
Livello |
Dal 1.10.2022 |
Dal 1.12.2022 |
3 |
35,00 |
31,64 |
Chimica, gomma plastica, vetro
Livello |
Dal 1.10.2022 |
Dal 1.12.2022 |
3 |
35,00 |
35,09 |
Ceramica, terracotta, gres e decorazione piastrelle
Livello |
Dal 1.10.2022 |
Dal 1.12.2022 |
3 |
35,00 |
31,26 |
Bilateralità
Aumenta l’importo della bilateralità.
Apprendistato professionalizzante
Disciplinato il passaggio tra apprendistato di primo livello e apprendistato professionalizzante.
Lavoro a tempo determinato
Limiti percentuali: sono esenti dai limiti quantitativi, oltre alle ipotesi di cui all’art. 23, D.Lgs. n. 81/2015, i contratti stipulati per le seguenti ipotesi individuate dal Ccnl
– attività di vendita presso negozi stagionali o temporary store;
– attività connesse alla realizzazione di eventi fieristici e promozionali per la presentazione delle collezioni;
– attività connesse alla stagionalità legata ai flussi turistici.
I contratti stagionali hanno una durata massima di 5 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi nell’arco di 12 mesi.
Causali: oltre a quelle di legge, fino al 30 settembre 2022 è possibile stipulare contratti a termine non superiori a 24 mesi per le seguenti ulteriori ipotesi:
– punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
– incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
– esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
– esigenze di professionalità e specializzazioni diverse da quelle disponibili in relazione all’esecuzione di commesse particolari.
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