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Ccnl Dirigenti Industria | Rinnovo

Recentemente le parti sociali hanno rinnovato il Ccnl applicato ai dirigenti dell’industria, che decorrerà dal 1° gennaio 2019 e sarà valido sino al 31 dicembre 2023.

Nuovi minimi
Il nuovo trattamento minimo complessivo di garanzia, da assumere come parametro al 31 dicembre, è stabilito in:
• Euro 69.000,00 dall’anno 2020;
• Euro 72.000,00 dall’anno 2022;
• Euro 75.000,00 dall’anno 2023.
Per i dirigenti già in forza al 1° gennaio 2015 continuano ad applicarsi, se di miglior favore, i parametri previsti dall’art. 3, comma 2, del Ccnl 30 dicembre 2014.
Al dirigente già in servizio al 24 novembre 2004 e che non abbia maturato il numero massimo di 10 aumenti di anzianità, continuerà ad essere corrisposto un importo mensile lordo di 129,11 Euro al compimento di ciascun biennio di anzianità di servizio con tale qualifica e con effetto dal primo giorno del mese successivo al biennio stesso. Il numero di aumenti di anzianità maturabili non può, in ogni caso, superare il numero massimo di 10, ivi compresi gli aumenti di anzianità maturati nella vigenza dei precedenti contratti collettivi.
Gli importi spettanti a titolo di aumenti di anzianità possono essere assorbiti da aumenti economici strutturali riconosciuti in sede aziendale a partire dal 1° gennaio 2017.

Ferie
Fermo restando il principio dell’irrinunciabilità delle ferie retribuite per un periodo non inferiore a 4 settimane, il periodo eccedente le 4 settimane (salva diversa intesa), qualora non fruito, in tutto o in parte, entro 24 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione per scelta del dirigente, non potrà più essere goduto se vi è stato espresso invito del datore di lavoro a fruirne. In assenza del suddetto invito, verrà corrisposta, per il periodo non goduto, un’indennità pari alla retribuzione spettante da liquidarsi entro il 1° mese successivo alla scadenza dei 24 mesi.

Trattamento di malattia
Il periodo di comporto di 12 mesi si intende riferito anche alle assenze complessivamente verificatesi nei 3 anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso.
Il periodo di aspettativa è elevato da 6 a 12 mesi nel caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che, comunque, comportino l’impiego di terapie salvavita.

Nel corso di tale periodo, per i dirigenti iscritti al Fasi, i contributi ad esso dovuti sono a carico della gestione separata che eroga le tutele per la non autosufficienza che provvede, altresì, a garantire le coperture assicurative previste dall’art. 12 del presente Ccnl.

Trattamento di infortunio e malattia da causa di servizio – Copertura assicurativa

Dal 1° gennaio 2020 la polizza caso morte/invalidità permanente viene elevata:
• da Euro 150.000,00 a Euro 200.000,00 in assenza di figli a carico e coniuge;
• da Euro 220.000,00 a Euro 300.000,00 con figli a carico e/o coniuge.
Il dirigente concorrerà al costo del relativo premio con l’importo di Euro 200,00 annui.

Trasferimento del dirigente
Salvo diverso accordo tra le parti, il trasferimento non può essere disposto:
• nei confronti del dirigente che abbia compiuto il 55° anno;
• nei confronti del dirigente che abbia compiuto il 50° anno, qualora abbia figli minori.

Previdenza complementare
Dal 1° gennaio 2020 la contribuzione dovuta al Fondo Previndai è determinata, sia a carico dell’impresa che dei dirigenti (iscritti a Previdai o che vi aderiranno), nella misura minima del 4% delle retribuzione globale lorda effettivamente percepita, fino al limite di Euro 180.000,00 annui. Riconosciuta sia all’impresa che al dirigente la facoltà di versare ulteriore contribuzione, senza limite di massimale. Entro il limite complessivo dell’8% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita, l’impresa può, previo accordo con il dirigente, farsi carico di una quota fino al 3% della contribuzione dovuta dal dirigente.
Ferma restando per gli anni dal 2019 al 2021 la disciplina vigente prima del presente accordo, dal 1° gennaio 2022, per i dirigenti iscritti o che aderiranno al Fondo, il contributo annuo a carico dell’azienda non potrà risultare inferiore ad Euro 4.800,00. Per i dirigenti il cui rapporto sia stato risolto in corso d’anno, il predetto contributo sarà riproporzionato in relazione ai mesi di servizio prestato, computandosi come mese intero la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni.
Il confronto tra il suddetto contributo minimo e la contribuzione di cui al punto a.1 dell’art. 18 del Ccnl, come modificato dal presente accordo, deve essere effettuato entro il 31 dicembre di ogni anno o all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, se precedente. Eventuali differenze dovranno essere versate al Fondo unitamente alla contribuzione del quarto trimestre di ogni anno ovvero a quella del trimestre nel quale ricade la cessazione, se precedente.

 

Foto di RDNE Stock project: https://www.pexels.com/it-it/foto/donna-in-giacca-nera-che-si-siede-sulla-sedia-mentre-si-mangia-5778554/

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