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Ccnl Panificatori | Rinnovo

Recentemente le parti sociali hanno sottoscritto l’Ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL di settore; di seguito le novità di maggior rilievo.

Aumenti retributivi
Sono stati previsti i seguenti aumenti retributivi, con decorrenza 1° Maggio 2022 e 1° Settembre 2022.
Panifici artigianali
Previsto un aumento a regime di € 69,50 al livello A2, da riparametrare (le tabelle complete degli aumenti non sono ancora disponibili), da corrispondere nelle seguenti modalità:
• € 40,00 dall’1/5/2022;
• € 29,50 dall’1/9/2022.
Panifici ad indirizzo produttivo industriale
Previsto un aumento a regime di € 97,00 al livello 3°B (le tabelle complete degli aumenti non sono ancora disponibili), da riparametrare, da corrispondere nelle seguenti modalità:
• € 60,00 dall’1/5/2022;
• € 37,00 dall’1/9/2022.

Una tantum
A copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data della sottoscrizione dell’accordo 31 Maggio 2022, verrà corrisposta un’indennità, suddivisibile in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, di:
• € 200,00 lordi per i panifici artigianali;
• € 400,00 lordi per i panifici industriali.
Tale indennità sarà così corrisposta:
Panifici artigianali
• € 70,00 con la retribuzione del mese di maggio 2022;
• € 70,00 con la retribuzione del mese di ottobre 2022;
• € 60,00 con la retribuzione del mese dicembre 2022.
Panifici industriali
• € 140,00 con la retribuzione del mese di maggio 2022;
• € 140,00 con la retribuzione del mese di ottobre 2022;
• € 120,00 nel mese di dicembre 2022.
L’indennità non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale, né del t.f.r..
Per il personale a tempo parziale l’erogazione avverrà con criteri di proporzionalità. Agli apprendisti spetterà in misura del 70%.

Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di una tantum e devono essere detratti dalla stessa fino a concorrenza.
In considerazione di ciò, tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di maggio 2022.

Bilateralità
Il finanziamento della bilateralità è stabilito in:
A) € 20,00 per 12 mensilità per ogni dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato uguale o superiore a 9 mesi nell’arco dell’anno solare, di cui:
• € 10,00 al Fonsap;
• € 5,00 all’Ebipan (di cui € 1,00 agli Enti Bilaterali territoriali);
• € 5,00 come contributo di assistenza contrattuale.
B) € 10,00 mensili per ogni dipendente assunto con contratto a tempo determinato inferiore a 9 mesi nell’anno solare (e salvo conguagli in caso di proroghe e/o rinnovi che conducano a superare i 9 mesi), di cui:
• € 5,00 all’Ebipan (di cui € 1,00 agli Enti Bilaterali territoriali);
• € 5,00 come contributo di assistenza contrattuale.
L’importo di tali contributi non è utile ai fini del calcolo del t.f.r. né di ogni altro istituto contrattuale di natura retributiva.
Costituisce inadempimento contributivo, da parte del datore di lavoro, sia la mancata adesione agli Enti Bilaterali, nei termini e secondo le condizioni di cui all’accordo del 7 Giugno 2011, sia l’omissione del versamento dei contributi.
In caso di mora, totale o parziale, nei versamenti contributivi, il sistema di bilateralità, decorsi 6 mesi dalla formale intimazione di pagamento, restituirà all’impresa gli importi degli eventuali pagamenti parziali e si verificheranno tutte le conseguenze contrattuali derivanti dalla mancata contribuzione, compreso l’obbligo di erogare, a ciascun lavoratore, un elemento aggiuntivo della retribuzione (EAR) pari ad € 20,00 lordi mensili per 14 mensilità.
Tale importo non è assorbibile e incide sugli istituti retributivi di legge e contrattuali, ad esclusione del t.f.r..

Gravidanza, genitorialità e lavoro notturno
Sono stabilite misure agevolative per i genitori in tema di anticipazione Tfr, flessibilità dell’orario di lavoro e lavoro notturno.

Contratto a tempo determinato
Definita la disciplina del contratto a tempo determinato in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 81/2015.
In particolare si evidenzia quanto segue.
Patto di prova
La durata del patto di prova non può eccedere il 50% della durata iniziale del contratto a termine e il patto non può essere apposto in successivi contratti a termine aventi ad oggetto il medesimo livello contrattuale prima che siano decorsi 24 mesi dalla scadenza del contratto di iniziale previsione del patto.
Proroghe e rinnovo
Il termine del contratto può essere consensualmente prorogato solo quando la durata inziale sia inferiore a 24 mesi e per un massimo di 4 volte entro tale arco temporale massimo, a prescindere dal numero dei contratti.
Il contratto può essere prorogato liberamente per la durata complessiva non superiore a 12 mesi. Ogni qualvolta, anche per effetto di proroga intervenuta entro il termine dei 12 mesi, lo stesso sia superato, la proroga dovrà essere giustificata con la espressa previsione della sussistenza delle condizioni di cui all’art. 19, comma 1, lett. a), b) e b-bis).
In caso di rinnovo di contratto a termine, dovranno sempre essere esplicitate le condizioni di cui all’art. 19, comma 1, lett. a), b) e b-bis), a prescindere dalla durata dei successivi contratti.
Stagionalità
Oltre alle attività stagionali definite tali dal D.p.r. 7 ottobre 1963, n. 1525, le Parti hanno individuato le condizioni di operatività in presenza delle quali ogni singola unità produttiva autonoma sul piano organizzativo e produttivo debba considerarsi azienda a carattere stagionale.
In tali ipotesi, l’assunzione temporanea di lavoratori deve comunque essere contenuta nel tempo strettamente necessario ad affrontare i periodi di maggiore produzione.
Nell’arco dello stesso ciclo di attività stagionale non è consentito superare una durata massima complessiva di 6 mesi per ogni singolo contratto, comprese le eventuali proroghe.

Lavoro intermittente
Attesa l’implementazione della distribuzione urbana dei prodotti, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2023, i datori di lavoro ad indirizzo artigianale possono ricorrere al contratto intermittente.
L’assunzione con tale contratto è limitato a quelle figure di lavoratori che effettuano come prestazione esclusiva la presa in carico e la consegna dei prodotti (con mezzi propri o aziendali) presso il domicilio dei clienti del datore di lavoro.
I lavoratori sono inquadrati nel livello B4 sulla base di quanto disposto dalla declaratoria contrattuale.

Apprendistato, Inquadramento
In alternativa alla retribuzione percentuale è prevista la possibilità di prevedere un inquadramento iniziale fino a 2 livelli inferiori a quello proprio dei lavoratori corrispondenti alla qualificazione cui è finalizzato il contratto, con passaggio all’eventuale livello intermedio alla data di esecuzione del 50% dell’arco temporale complessivo del contratto di apprendistato.

 

 

Foto di Daria Shevtsova: https://www.pexels.com/it-it/foto/due-biciclette-nere-accanto-alla-finestra-in-vetro-con-cornice-grigia-880467/

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