Di seguito elenchiamo alcune delle novità introdotte dalla c.d. legge di bilancio 2021 (Legge n. 178 del 2020), entrata in vigore il 1° gennaio 2021.
Sgravi contributivi per assunzioni di under 35 (Art. 1 comma 10)
Limitatamente al biennio 2021-2022, è previsto uno sgravio contributivo pari al 100% dei contributi – con un tetto di 6.000 Euro -, della durata di 36 mesi (48 mesi per unità produttive site in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna), alle seguenti condizioni:
• Si tratti di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato di persone che non abbiano ancora computo il 36° anno di età
• Tali soggetti non devono aver mai avuto rapporti a tempo indeterminato con qualsiasi datore di lavoro (questa condizione non è espressamente prevista, ma è contenuta nella norma cui si fa riferimento)
• I datori di lavoro non devono aver effettuato licenziamenti individuali, per la medesima qualifica, per giustificato motivo oggettivo o collettivi nei 6 mesi precedenti l’assunzione o trasformazione e non dovranno farlo nemmeno nei 9 successivi.
L’incentivo è subordinato all’autorizzazione della commissione europea.
Sgravi per assunzioni di donne (Art. 1 comma 16)
Per il 2021 e il 2022, l’assunzione di donne aventi età superiore ai 50 anni e disoccupate da più di 12 mesi consentirà un esonero contributivo pari al 100% – con un tetto di 6.000 Euro –, alle seguenti condizioni:
• L’esonero contributivo durerà 12 mesi, in caso di rapporto a tempo determinato, incrementabili a 18, in caso di trasformazione a tempo indeterminato
• È necessario realizzare un incremento occupazionale netto dei lavoratori.
L’incentivo è subordinato all’autorizzazione della commissione europea.
Proroga dei contratti a tempo determinato (Art. 1 comma 279)
La deroga alla proroga dei contratti a tempo determinato (si veda la nostra circolare 18-2020 del 27-8- 2020) è estesa fino al 31-3-2021.
La norma consente di prorogare o rinnovare i contratti a tempo determinato per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta, in deroga alle disposizioni previste dall’art. 19, comma 1, Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Introduzione di ulteriori 12 settimane di ammortizzatori sociali (Art. 1 comma 300)
I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di ammortizzatori sociali per una durata massima ulteriore di dodici settimane.
Le dodici settimane devono essere collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di Fis e di cassa integrazione salariale in deroga.
I periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle dodici settimane del presente comma.
Esonero per coloro che non richiedono ammortizzatori sociali (Art. 1 comma 306)
Ai datori di lavoro privati, con esclusione di quelli del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui al comma 300, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico di cui all’articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, per un ulteriore periodo massimo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.
Blocco dei licenziamenti (Art. 1 comma 309-310)
Fino al 31-3-2021 non si potrà procedere ad effettuare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi.
Siamo a disposizione per chiarimenti e cogliamo l’occasione per porgere i nostri migliori auguri di buon anno!
Foto di Karolina Grabowska: https://www.pexels.com/it-it/foto/uomo-persone-donna-arte-5716815/