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Circolare 10-2021 | Nuovi ammortizzatori sociali e altre novità


Il DL 146-2021 ha introdotto novità in materia di lavoro, dato il protrarsi dell’emergenza Covid.

Nuove settimane di Cassa Integrazione in Deroga e Fis (art. 11)
I datori di lavoro privati – soggetti a Cig in deroga e Fis – che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid, possono fruire, per i lavoratori in forza al 22 ottobre 2021, di ulteriori 13 settimane di ammortizzatore sociale per il periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021.
I datori di lavoro delle industrie tessili e settori collegati (identificati dall’ art. 50 bis, c. 2, D.L. n. 73/2021, si veda la nostra circolare numero 7-2021), qualora sospendano o riducano l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza Covid, possono presentare, per i lavoratori in forza al 22 ottobre 2021, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale con causale Covid-19 per una durata massima di 9 settimane nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021.
In entrambi i casi non è dovuto alcun contributo addizionale ed è previsto il divieto di licenziamento.
Le domande di accesso ai trattamenti sono inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese di novembre.
In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, ferma restando la possibilità di ricorrere all’anticipazione da parte del datore di lavoro, lo stesso è tenuto a inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, oppure, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, tali termini sono spostati al 21 novembre, se posteriore. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.


Congedi per genitori (art.9)
Reintrodotti per l’anno scolastico 2021/2022 e fino al 31 dicembre 2021, i congedi Covid per i genitori con figli fino a 16 anni o con disabilità grave in quarantena, DAD o affetti da Covid. Il congedo è retribuito al 50% per figli fino a 14 anni e disabili.


Malattia Covid (art. 8)
Il decreto rifinanzia, dal 31 gennaio 2020 sino al 31 dicembre 2021, l’equiparazione alla malattia del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori dipendenti del settore privato. L’INPS eroga l’indennità di malattia anche per gli eventi “quarantena” occorsi nel 2021. Vengono meno dunque gli effetti del mancato stanziamento di risorse (INPS messaggio n. 2842/2021).


Restando a disposizione, cogliamo l’occasione per porgere i nostri migliori saluti.

 

 

Foto di Tiger Lily da Pexels

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