Con le istruzioni fornite dall’INPS, con la circolare n. 68 del 2023, diventa operativo e pienamente fruibile l’incentivo NEET previsto dal decreto Lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° giugno al 31 dicembre 2023.
Misura dell’incentivo e criteri di cumulo
L’incentivo spetta in misura pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali e spetta per una durata massima di 12 mesi. Tuttavia, in caso di cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, l’incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.
Il beneficio è infatti espressamente cumulabile con l’esonero totale per l’occupazione giovanile previsto dalla legge di Bilancio 2023.
In caso di cumulo della misura con l’esonero per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani, il datore di lavoro ha diritto all’esonero totale della contribuzione datoriale nel limite massimo di 8.000 euro annui per un periodo di 36 o 48 mesi (qualora l’assunzione sia effettuata in una Regione del Mezzogiorno) e potrà ulteriormente fruire dell’incentivo economico, pari al 20% della retribuzione imponibile, per un periodo di 12 mesi.
Tuttavia, la cumulabilità della misura in trattazione con altri regimi agevolati, è possibile nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato, ossia nel limite del 50% dei costi ammissibili (da intendersi come la somma tra la retribuzione lorda e i contributi a carico del datore di lavoro).
Modalità di fruizione
Il datore di lavoro interessato – tramite il nostro Studio – dovrà inoltrare all’INPS il modulo di domanda online “NEET23” all’interno del Portale delle Agevolazioni, mediante il quale potrà prenotare le risorse destinate a finanziare l’incentivo. Lo stesso datore dovrà poi attendere la conferma sulla disponibilità di risorse e dopo l’approvazione avrà 7 giorni per formalizzare il contratto e ulteriori 7 giorni per comunicarlo all’INPS.
L’incentivo deve essere fruito, ordinariamente, per ciascuna mensilità, entro il mese successivo a quello di svolgimento della prestazione lavorativa. Nel caso di eventi sospensivi obbligatori del rapporto di lavoro, quale ad esempio la maternità obbligatoria, la fruizione dell’incentivo potrà essere differita fermo restando il termine perentorio del 28 febbraio 2025. Ciò significa che eventuali recuperi e regolarizzazioni di quote dell’incentivo potranno essere effettuate entro la competenza di gennaio 2025.
Condizioni di spettanza dell’incentivo
L’agevolazione si configura quale incentivo all’assunzione ed è, pertanto, subordinata al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione, al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, al rispetto delle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno UE e alla realizzazione dell’incremento netto dell’occupazione rispetto alla media della forza occupata nell’anno precedente l’assunzione.
Infatti, qualora al termine dei dodici mesi dall’assunzione non si sia verificato l’incremento occupazionale, il datore di lavoro sarà tenuto a restituire l’agevolazione fruita che non potrà più essere recuperata anche nel caso in cui si dovesse verificare il ripristino dell’incremento per i mesi successivi. Difatti, in tal caso, la fruizione del beneficio avverrà dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza.
Foto di fauxels: https://www.pexels.com/it-it/foto/persone-multiculturali-3184426/