È entrato in vigore il c.d. Decreto Lavoro (D.L. 48-2023) recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”, recentemente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Di seguito si riassumono le principali novità.
Innalzamento a 3.000 € della soglia del Fringe Benefit
Anche nell’anno 2023 la soglia esente dei Fringe Benefit – intesi come buoni spesa e rimborso delle utenze domestiche – passa da 258 a 3.000€.
Contrariamente al 2022, però, il beneficio spetterà soltanto a chi ha figli a carico, figli di cui dovrà, a tal proposito, comunicare al datore di lavoro il codice fiscale.
Si attendono chiarimenti in merito ad alcuni aspetti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Novità per i contratti a termine
Il Decreto Lavoro rivede le causali per le quali è possibile superare i 12 mesi nei contratti a termine, ferma restando la durata totale di 24.
Sarà possibile, infatti, prorogare i contratti oltre il 12° mese nelle ipotesi previste dai Ccnl o dalla contrattazione aziendale, oltre che per ragioni sostitutive.
Solo in assenza di contrattazione nazionale e aziendale, e solo fino al 30 aprile 2024, le parti – datore di lavoro e lavoratore – potranno individuare le esigenze di natura tecnica-organizzativa e produttiva che giustifichino una proroga oltre i 12 mesi.
Riduzione del “cuneo fiscale”
Viene innalzato di 4 punti percentuali l’esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per l’Ivs a carico dei lavoratori dipendenti.
In particolare, è prevista una riduzione della contribuzione a carico dei lavoratori dipendenti:
• pari al 7% per i dipendenti la cui retribuzione mensile imponibile ai fini contributivi non ecceda l’importo di 1.923 euro;
• pari al 6% per i dipendenti con un reddito annuo lordo mensile superiore a 1.923 e sino a 2.692 euro.
L’esonero si applica per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 (con esclusione della tredicesima mensilità).
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Rivoluzionato il “Decreto Trasparenza”
Saranno semplificate le lettere di assunzione. Infatti con riferimento alla c.d. “trasparenza contrattuale” si prevede che le informazioni di cui all’art. 1 del D. Lgs. 26 maggio 1997 n. 152 riguardanti:
h) durata periodo di prova,
i) diritto alla formazione,
l) durata dei congedi,
m) preavviso di recesso,
n) importo della retribuzione,
o) orario di lavoro,
p) orario di lavoro non programmato e
r) contribuzione previdenziale e assicurativa,
possano essere comunicate al lavoratore, e il relativo onere ritenersi assolto, con l’indicazione del riferimento normativo o della contrattazione collettiva, anche aziendale, che ne disciplina le materie.
Assegno di Inclusione
Decorrerà da gennaio 2024 l’Assegno di Inclusione, misura di sostegno per nuclei familiari che comprendano un disabile, un minore o un ultrasessantenne.
Si tratta di un’integrazione al reddito fino a un massimo di 7.560 € annui. Il beneficio, erogato dall’Inps per un periodo massimo di 18 mesi continuativi, con la possibilità di un rinnovo per ulteriori 12 mesi, è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti, a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari, con Isee non superiore a 9.360 €.
Saranno previste agevolazioni per i datori di lavoro che assumeranno percettori dell’Assegno di Inclusione.
Omesso versamento delle ritenute previdenziali
Sono state ridotte le sanzioni per omesso versamento delle ritenute previdenziali.
Incentivi alle assunzioni
Il decreto prevede che, al fine di sostenere l’occupazione giovanile e nel rispetto dell’art. 32 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro
è riconosciuto, a domanda, un incentivo per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° giugno e fino al termine del 2023, di giovani nelle seguenti condizioni:
a) che alla data dell’assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;
b) che non lavorano e non sono inseriti in corsi di studi o di formazione (“Neet”);
c) che siano registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”.
Il contributo è riconosciuto, nei limiti delle risorse, anche in relazione alla ripartizione regionale: per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione e per il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere.
L’incentivo non si applica ai rapporti di lavoro domestico.
Si attendono chiarimenti per l’applicazione.
Foto di Paul Efe: https://www.pexels.com/it-it/foto/tre-donna-e-uomo-che-indossa-il-grembiule-763934/