Dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, a chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, il Green Pass.
La disposizione di cui sopra si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato. Le disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni normative e definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche da effettuare, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano – con atto formale – i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi. A tal proposito segnaliamo l’esistenza della App Ministeriale, denominata VerificaC19, per la verifica dei Green Pass.
I datori di lavoro inadempienti sui controlli e che non hanno predisposto le modalità di verifica rischiano una sanzione da 400 a 1.000 Euro.
I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso del Green Pass o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, non sono ammessi al lavoro e sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non è dovuta la retribuzione.
Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro di sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Green Pass: dopo il quinto giorno di mancata presentazione della certificazione verde, il datore di lavoro potrà sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.
Se il lavoratore accede comunque al luogo di lavoro e viene rinvenuto privo di Green Pass, rischierà una sanzione amministrativa da 600 a 1.500 Euro. Alla sanzione pecuniaria potrebbero aggiungersi le ulteriori sanzioni disciplinari eventualmente previste dal contratto collettivo di settore applicato.