L’Inps, con circolare n. 174 del 23 novembre 2017, fornisce le istruzioni applicative necessarie alla gestione, ai fini della compatibilità e del cumulo con la NASpI, di ulteriori attività produttrici di reddito rispetto a quelle espressamente contemplate nelle circolari n. 94 e n. 142 del 2015 e precisazioni in merito all’incentivo all’autoimprenditorialità.
L’Inps non riconosce carattere lavorativo alle attività connesse a borse lavoro, stage e tirocini professionali, premi o sussidi per fini di studio o addestramento professionale, premi e compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica. Tali attività sono quindi pienamente cumulabili con la Naspi e non vi è necessità di inviare all’Inps alcuna comunicazione.
I soggetti beneficiari di indennità NASpI titolari di borse di studio e assegni di ricerca (assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio), essendo l’attività ricondotta ad attività lavorativa scontano la riduzione dell’importo della prestazione erogata per il contestuale svolgimento di attività di lavoro subordinato. I compensi derivanti dalle suddette attività non possono superare il limite annuo di 8.000 euro e il beneficiario deve informare Inps, entro 30 giorni, dell’avvio dell’attività.
Per il lavoro occasionale (i c.d. voucher, ora “prestO”), il percettore di NASpI può svolgere prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.
La NASpi è, infine, compatibile con il reddito da attività professionale percepito da un libero professionista ma solo se richiesta la NASpi in unica soluzione e il reddito derivante dall’attività professionale non superi i 4.800 euro riferiti al periodo di erogazione dell’indennità di disoccupazione; comunque la prestazione subirà una riduzione. È necessaria la comunicazione all’Inps.
Foto di Nathan Cowley: https://www.pexels.com/it-it/foto/uomo-in-camicia-a-quadri-blu-e-marrone-che-tocca-i-suoi-capelli-897817/