Il D.Lgs. 151/2015, contenente provvedimenti in tema di “semplificazione”, prevede che a decorrere dal 12 marzo 2016 ogni dipendente che intenderà dimettersi dal rapporto di lavoro dovrà seguire un’apposita procedura telematica, utilizzando la propria utenza sul sito Inps (occorre essere in possesso del Pin) oppure recandosi presso i soggetti abilitati (patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali e commissioni di certificazione costituite presso università, Dtl etc.).
Non sarà quindi più sufficiente la lettera di dimissioni.
Inoltre il lavoratore potrà, entro 7 giorni, revocare le dimissioni, sempre tramite procedura telematica.
La nuova procedura riguarda anche le risoluzioni consensuali.
Le nuove norme non riguardano le dimissioni del personale domestico – per le quali resta la semplice lettera –, le dimissioni durante la gravidanza e nei primi 3 anni di vita (o di adozione) del figlio – per le quali restano le particolari modalità già esistenti, le dimissioni in sede protetta.
Foto di Ivan Samkov: https://www.pexels.com/it-it/foto/donna-creativo-relax-laptop-4458554/