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Circolare 3-2021 | DL 30-2021

Di seguito elenchiamo alcune delle novità introdotte dalla DL 30-2021 sul tema dell’emergenza legata al Covid-19.

 

Smart working

Si riconosce, fino al 30 giugno 2021, al lavoratore dipendente, genitore di figlio convivente minore di anni 16, la possibilità di ricorrere allo smart working, alternativamente all’altro genitore, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, della positività al Covid-19 del figlio e della quarantena del figlio.

 

Nuovi congedi Covid-19

Laddove non sia possibile svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, il lavoratore dipendente può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata della positività al Covid-19 del figlio, nonchè alla durata della quarantena dello stesso. In particolare, la possibilità di non svolgere attività lavorativa è ammessa nei seguenti casi e con le seguenti tutele, tutte applicabili fino al 30 giugno 2021.
• Figlio convivente minore di anni 14 e figlio disabile: se il figlio convivente è minore di anni 14, uno dei genitori ha diritto, in sostituzione della retribuzione, ad una indennità pari al 50% della retribuzione stessa da calcolare in base alle previsioni di cui all’articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di maternità e paternità. I periodi di congedo parzialmente indennizzato sono coperti da contribuzione figurativa. Il congedo con indennità al 50% spetta anche ai genitori di figli disabili gravi ex articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
• Figlio convivente fra 14 e 16 anni: se il figlio ha una età compresa fra i 14 e i 16 anni, uno dei genitori ha diritto di astenersi dal lavoro ma senza percepire nè retribuzione nè indennità nè riconoscimento di contribuzione figurativa. Il genitore che fruisce del congedo non indennizzato è tutelato con la previsione del divieto di licenziamento e del diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Il congedo indennizzato per figli under 14 e il congedo non indennizzato per i figli da 14 anni a 16 anni sono riconosciuti, per lo stesso figlio, solo a uno dei due genitori, in alternativa all’altro genitore.
Nei giorni in cui uno dei due genitori fa smart working o fruisce del congedo stesso o è sospeso dal lavoro per qualsiasi motivo o non svolge attività lavorativa l’altro genitore non può fruire dell’astensione per congedo o del bonus baby-sitting, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di smart working, congedi e bonus baby-sitting.
Gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori dal 1° gennaio 2021 e fino al 13 marzo 2021 durante i periodi di DAD, di positività al Covid-19 e di quarantena del figlio possono essere convertiti in congedo indennizzato e computati a titolo di congedo parentale.

 

Bonus baby-sitting

Il decreto legge n. 30 del 2021 riconosce, fino al 30 giugno 2021, la possibilità di scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting ai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, ai lavoratori autonomi, al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari.
Il bonus, dell’importo massimo complessivo di 100 euro alla settimana, può essere richiesto per la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minori di anni 14 o per sua positività al Covid-19 o quarantena.
Il bonus è erogato mediante il libretto di famiglia o, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia (articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65), ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.
Chi fruisce del bonus per servizi integrativi per l’infanzia non può richiedere il bonus asilo nido.
Il bonus può essere fruito solo se l’altro genitore non è coperto da altre tutele e comunque in alternativa alle misure di smart working, congedo indennizzato Covid e eventuali periodi di congedo parentale.

 

Siamo a disposizione per chiarimenti e cogliamo l’occasione per porgere i nostri migliori saluti.

 

Foto di Kindel Media: https://www.pexels.com/it-it/foto/marketing-persone-ufficio-lavorando-7688336/

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