In deroga a quanto previsto dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del DL 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane (diciotto per la CigD in Lombardia Veneto ed Emilia Romagna), è possibile usufruire delle ulteriori quattro settimane – previste originariamente per settembre e ottobre – anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020. Resta ferma la durata massima di diciotto settimane per Cig, Fis, Fsba e ventidue settimane per CigD per aziende site in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.
Inoltre, In deroga a quanto previsto dall’articolo 103 del DL 34/2020 le domande di emersione di rapporti di lavoro e di rilascio di permesso di soggiorno temporaneo possono essere presentate entro il 15 agosto 2020 (precedentemente era previsto il termine del 15 luglio).
Foto di Nicola Barts : https://www.pexels.com/it-it/foto/uomo-mano-tenendo-monete-7927424/