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Emergenza Coronavirus – Conversione in Legge del Decreto Rilancio

Dopo un lungo iter parlamentare è stato convertito in legge il DL 34 del 19 maggio 2020, definito “Rilancio”. Di seguito un riepilogo delle modifiche in sede di conversione.

Congedo parentale (art. 72)
È stato confermato l’aumento da 15 a 30 giorni (continuativi o frazionati) della durata massima del congedo parentale per ciascun genitore lavoratore dipendente del settore privato con figli di età non superiore a 12 anni (senza limiti di età in caso di figli con disabilità). È riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione.
I periodi di congedo devono essere utilizzati in maniera alternativa da entrambi i genitori lavoratori conviventi e possono essere fruiti anche in forma giornaliera ed oraria.
Il termine finale per la fruizione del congedo è stato prorogato dal 31 luglio al 31 agosto 2020.

Licenziamenti e trasferimenti d’azienda (art. 80)
Confermato fino al 17 agosto 2020 il blocco dei licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, di quelli collettivi e della sospensione delle procedure in corso.
È stata, invece, introdotta una disposizione in base alla quale, fino al 17 agosto 2020, si modificano i termini complessivi delle procedure previste dalla legge in caso di trasferimento d’azienda in cui sono complessivamente occupati più di 15 lavoratori. In particolare, la durata dei termini previsti per la procedura di comunicazione degli obblighi d’informazione alle rappresentanze sindacali, a carico delle parti private che trattano il trasferimento d’azienda, e di esame congiunto delle informazioni trasmesse, in caso di mancato accordo, non può avere durata inferiore ai 45 giorni.

Proroga dei Durc (art. 81)
Prevista la proroga della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, ivi compreso il Durc, a condizione che siano in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Smartworking (art. 90)
Confermata la previsione per la quale fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli artt. da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
In sede di conversione è stata introdotta la previsione secondo la quale fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio

Apprendistato e contratti a termine (art. 93)
Il termine dei contratti di apprendistato (diverso da quello professionalizzante), e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Resta fermo al 30 agosto 2020 il termine finale per la proroga o il rinnovo dei contratti di lavoro a termine senza necessità di causale.

Con l’occasione, porgiamo i nostri migliori saluti.

 

Foto di cottonbro studio: https://www.pexels.com/it-it/foto/uomo-persone-donna-segno-3952188/

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