In considerazione dell’emergenza sanitaria in essere, elenchiamo le conseguenze sul rapporto di lavoro derivanti da alcune casistiche che potrebbero manifestarsi nelle attività lavorative, in attesa di ulteriori chiarimenti normativi.
ASSENZA PER ORDINANZA DELL’AUTORITÀ PUBBLICA
Si realizza la sopravvenuta impossibilità di recarsi al lavoro per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore, che resterà, dunque, a casa ma con la retribuzione pagata. Da più parti è stata richiesta l’emanazione di un provvedimento normativo che preveda la Cassa Integrazione Ordinaria – o altri strumenti ad essa assimilabili – per queste tipologie di eventi. Una valida alternativa, laddove possibile, potrebbe essere rappresentata dal ricorso ad accordi di smart working, il lavoro agile. Grazie al D.P.C.M. emanato il 23 febbraio 2020 non sarà necessario alcun preventivo accordo scritto fra le parti.
SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ AZIENDALE
Qualora sia vietato l’accesso in un determinato comune o area geografica, nonché la sospensione delle attività lavorative per le imprese e/o la sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti nel comune o nell’area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori dal comune o dall’area indicata, ovviamente non vi è l’esplicita volontà del lavoratore di non svolgere la prestazione, essendo l’azienda stessa impedita dal provvedimento dell’autorità pubblica allo svolgimento della normale attività produttiva. Risulta perciò evidente il permanere del diritto alla retribuzione pur in assenza dello svolgimento della prestazione, rendendosi doveroso anche in questo caso il riconoscimento dell’accesso a trattamenti di Cig, come preannunciato dal Ministro del Lavoro.
LAVORATORI IN QUARANTENA OBBLIGATORIA
L’evento è assimilabile a tutti i casi di ricovero per altre patologie o interventi. L’assenza dovrà essere disciplinata secondo le previsioni, di legge e contrattuali, che riguardano l’assenza per malattia, con le conseguenti tutele per la salute e la garanzia del posto di lavoro. Anche qui fatto salvo il ricorso al lavoro agile.
LAVORATORI IN QUARANTENA VOLONTARIA
Tra le misure di contenimento previste dal governo rientra l’obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zona a rischio epidemiologico, come identificate dall’Oms, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all’autorità sanitaria competente per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. La decisione di adottare, nelle more della decisione dell’autorità pubblica, un comportamento di quarantena volontaria, fondata sui predetti presupposti (o anche in ragione del contatto con soggetti ricadenti nelle condizioni previste), nei limiti dell’attesa della decisione circa la misura concreta da adottare da parte dell’autorità pubblica, può rappresentare comunque un comportamento di oggettiva prudenza, rispondente alle prescrizioni della normativa d’urgenza, e disciplinato conseguentemente come per le astensioni dalla prestazione lavorativa obbligate dal provvedimento amministrativo. Saranno, quindi, periodi da trattare come malattia.
ASSENTI PER PAURA DI CONTAGIO
Un’assenza determinata dal semplice timore di essere contagiati, senza che ricorra alcuno dei requisiti riconducibili alle fattispecie previste, non consente dunque di riconoscere la giustificazione della decisione e la legittimità del rifiuto della prestazione. In tal caso si realizza l’assenza ingiustificata dal luogo di lavoro, situazione da cui potrebbero addirittura scaturire provvedimenti disciplinari.
Si attendono disposizioni governative o regionali per chiarire la gestione delle assenze.
Siamo a disposizione per chiarimenti e cogliamo l’occasione per porgere i nostri migliori saluti.
Foto di Markus Spiske: https://www.pexels.com/it-it/foto/emergenza-allarme-avvertimento-schermo-3970332/