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Il Decreto dignità

In data 14 luglio 2018 è entrato in vigore il Decreto Legge 87-2018, il c.d. Decreto Dignità, che, tra le altre disposizioni, ha variato la disciplina dei contratti a tempo determinato, dei contratti di somministrazione di lavoro dipendente e delle conseguenze legate a un licenziamento considerato illegittimo, nelle aziende aventi un numero di dipendenti superiore a 15.

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

I contratti a tempo determinato possono essere stipulati liberamente purché la loro durata non superi i dodici mesi.
Al superamento dei dodici mesi potranno essere prorogati solo in presenza di esigenze temporanee e oggettive – estranee all’ordinaria attività –, di esigenze sostitutive di altri lavoratori o di esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.
La durata massima dei contratti a termine si riduce a 24 mesi; il numero massimo di proroghe si riduce a 4.
Sarà nostra cura valutare su Vostra richiesta caso per caso la gestione dei contratti a termine attualmente in essere.
Inoltre è ora previsto che l’impugnazione del contratto a tempo determinato debba avvenire, pena la decadenza, entro centottanta giorni dalla cessazione del contratto stesso.
Il contributo addizionale sui contratti a termine, pari all’1,40%, viene aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo, anche in somministrazione.

SOMMINISTRAZIONE

Il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore diventa soggetto alla nuova disciplina sul contratto a termine per quanto compatibile, con esclusione delle disposizioni relative al numero complessivo di contratti a tempo determinato e del diritto di precedenza.
Quindi, a far data dal 14 luglio 2018, il contratto di somministrazione potrà durare, al massimo, ventiquattro mesi e, qualora la durata dovesse eccedere i dodici mesi, sarà necessario individuare le causali giustificatrici qui sopra indicate.
Inoltre, anche la somministrazione a termine potrà essere prorogata al massimo quattro volte ed il termine di decadenza per impugnare il contratto è fissato in centottanta giorni.

NORMATIVA SUL LICENZIAMENTO

Il D.L. n. 87/2018, modificando l’articolo 3, comma 1, D.Lgs. n. 23/2015, ha modificato la disciplina che regola le conseguenze derivanti da un licenziamento ritenuto illegittimo, in aziende aventi un numero di dipendenti superiore a 15, per gli assunti in data successiva al 7 marzo 2015.
Qualora risulterà accertato che non ricorrano gli estremi di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice – dopo aver dichiarato estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento – dovrà condannare il datore di lavoro al pagamento di un’indennità risarcitoria di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio. Tale indennità – che fino al 13 luglio non poteva essere inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità – dal 14 luglio 2018 non potrà essere inferiore a 6 e superiore a 36 mensilità.

 

Foto di Jordan Benton: https://www.pexels.com/it-it/foto/fuoco-poco-profondo-della-clessidra-chiara-1095601/

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