La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 21965 del 10-9-2018, ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato da un’azienda ad un dipendente che aveva offeso l’amministratore in una conversazione in un gruppo chiuso – composto da iscritti a un sindacato – su Facebook e la cui schermata era stata inviata all’azienda da un anonimo.
La Cassazione ha quindi sentenziato la mancanza del carattere illecito – da un punto di vista oggettivo e soggettivo – della condotta ascritta al lavoratore, riconducibile piuttosto alla libertà, costituzionalmente garantita, di comunicare riservatamente, essendosi l’episodio verificato su un gruppo chiuso e riservato.
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