OBBLIGO DI INVIO DEGLI F24 TRAMITE ENTRATEL – FISCO ON LINE
Il comma 2 dell’art. 3 del citato Decreto ha rivisto l’art. 37, comma 49-bis, del D.L. 223/1996, relativo alle modalità di presentazione delle deleghe di pagamento F24 per coloro che intendano effettuare la compensazione di crediti. Per effetto della predetta modifica i soggetti che intendono effettuare la compensazione del credito dell’imposta sul valore aggiunto ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’imposta regionale sulle attività produttive ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o FiscoOnLine).
Pertanto non è più ammesso l’utilizzo dei servizi di remote banking per la trasmissione dei modelli F24 che presentino compensazioni di debiti e crediti. L’obbligo riguarda anche i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti, ad esempio, per i rimborsi da modello 730 e per il c.d. Bonus Renzi.
Coloro che abbiano già dato mandato al nostro studio per la trasmissione telematica del modello F24 non sono tenuti ad ulteriori adempimenti.
Coloro che, al contrario, hanno fino ad ora utilizzato sistemi di invio messi a disposizione dalla banca, saranno tenuti, già dal prossimo versamento del 16 gennaio, ad utilizzare i canali dell’Agenzia delle Entrate, creando in autonomia un’utenza oppure riferendosi agli intermediari abilitati; a tal proposito il nostro studio è a disposizione.
Siamo a disposizione per chiarimenti e approfondimenti.
Cogliamo l’occasione per porgere i nostri migliori auguri di buon anno!
Foto di Kampus Production: https://www.pexels.com/it-it/foto/persona-donna-laptop-lavorando-6248957/