Di seguito elenchiamo alcune delle novità introdotte dalla c.d. legge di bilancio 2019 (Legge n. 145 del 30 dicembre), entrata in vigore il 1° gennaio 2019, fatte salve diverse decorrenze specifiche.
Riduzione dei premi Inail e revisione di tariffe e scadenze
È stata prevista una riduzione dei premi e contributiInail per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, con effetto dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021. Per consentire l’applicazione delle nuove tariffe sono stati modificati, per il solo anno 2019, alcuni termini relativi all’autoliquidazione ed al pagamento dei premi.
Adempimento | Termine 2018 e dal 2020 | Termine 2019 |
Invio delle basi di calcolo | 31 dicembre |
31 marzo 2019 |
Domanda di riduzione delle retribuzioni presunte | 16 febbraio | 16 maggio 2019 |
Calcolo e versamento del premio unica soluzione o 1° rata | 16 febbraio | 16 maggio 2019 |
Pagamento della 2° rata | 16 febbraio | 16 maggio 2019 |
Denuncia delle retribuzioni | 28 febbraio | 16 maggio 2019 |
Inoltre, in relazione alla revisione delle tariffe viene stabilita dal 1° gennaio 2019:
->la soppressione del premio supplementare per la copertura assicurativa contro la silicosi [artt. 153 e 154 del Dpr n. 1124/1965];
->l’esclusione dei premi Inail dall’ambito di applicazione della riduzione contributiva relativa al settore edile (attualmente pari all’11,50%);
->la riduzione al 110 per mille (prima era 130 per mille) del tasso massimo, applicabile, per le lavorazioni più pericolose, al valore di base del premio Inail.
La riduzione tariffaria sarà sottoposta a revisione al termine del primo triennio di applicazione, quindi alla fine del 2021.
Sicurezza sul lavoro e contrasto al lavoro sommerso
Sono previsti aumenti in materia di sanzioni nei seguenti ambiti:
- Per l’impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con esclusione del datore di lavoro domestico.
- Per l’esercizio non autorizzato delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale o di supporto alla ricollocazione professionale.
- Per gli appalti e i distacchi non genuini.
- Per gli illeciti sia civili sia penali previsti dal Testo Unico Sicurezza.
- Pertutte le altre sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale che saranno individuate con decreto del Ministero del Lavoro.
È inoltre previsto che le sanzioni raddoppino quando il datore di lavoro, nei tre anni precedenti, sia
stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.
Tutela e sostegno della maternità
Le donne potranno rimanere al lavoro fino al termine della gravidanza, rinviando al periodo successivo al parto l’intero periodo previsto a titolo di congedo maternità obbligatorio.In pratica, le lavoratrici possono astenersi dal lavoro per assenza obbligatoria dopo il parto e fino al quinto mese successivo allo stesso, in alternativa alle note modalità di fruizione del congedo di maternità (due mesi prima la data del parto e tre mesi dopo), previoparere favorevole del medico specialista del Servizio sanitario nazionale e del medico competente, i quali devono attestare che la scelta operata dalla futura madre non arrechi pregiudizio alla propria salute e a quella del nascituro.
Congedo obbligatorio del padre lavoratore
Il congedo obbligatorio retribuito a favore del padre lavoratore dipendente, da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio, è prorogato anche per l’anno 2019, in relazione ai figli nati, adottati o affiliati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, nella misura di 5 giorni (prima erano 4).
Viene confermato, anche per il 2019, il giorno di congedo facoltativo, previo accordo con la madre e in sostituzione di una giornata di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
Bonus occupazionale per assunzione di giovani eccellenze
Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, soggetti in possesso dei requisiti indicati di seguito è riconosciuto un incentivo, sotto forma di esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, per un periodo massimo di dodici mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata.
L’esonero è riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato (anche a part time) che riguardano:
- a) cittadini in possesso della laurea magistrale, ottenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute;
- b) cittadini in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 e prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute.
In caso di assunzione a tempo parziale il limite massimo di 8000 euro deve essere proporzionalmente ridotto.
L’esonero contributivo spetta, inoltre, per la parte residua, qualora un lavoratore, per il quale è stato parzialmente fruito l’esonero, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati nel periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2019.
L’esonero non spetta, invece,
- in caso di assunzioni effettuate con contratto di lavoro domestico;
- ai datori di lavoro privati che, nei 12 mesi precedenti all’assunzione, hanno effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nell’unità produttiva in cui intendono assumere le “giovani eccellenze”.
L’esonero contributivo è cumulabile con altri incentivi all’assunzione, di natura economica o contributiva, definiti su base nazionale e regionale e necessita del rispetto delle regole del de minimis.
Bonus giovani
Per gli anni 2019 e 2020, è stato prorogato l’esonero contributivo parziale a favore dei datori che assumono a tempo indeterminato lavoratori che non hanno compiuto i 30 anni di età [D.L. n. 87/2018, L. n. 96/2018]. Ricordiamo che il beneficio spetta per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani che, alla data della prima assunzione, non hanno compiuto i 30 anni di età e che non sono stati occupati a tempo indeterminato dallo stesso o da altro datore di lavoro (fatta eccezione per i periodi di apprendistato svolti presso un altro datore e non proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato). La misura dell’esonero è pari al 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi Inail, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua (da riproporzionare per i part time), riparametrato e applicato su base mensile, per un periodo massimo di 36 mesi.
Proroga del passaggio dal Dmag all’UniEMens
È stata prorogataal 1° gennaio 2020l’entrata in vigore dell’obbligo, per i datori di lavoro agricoli che occupano operai, di inviare mensilmente, tramite il modello UniEMens, i dati ad oggi contenuti nel Dmag.
Siamo a disposizione per chiarimenti e cogliamo l’occasione per porgere i nostri migliori saluti.
Foto di RDNE Stock project: https://www.pexels.com/it-it/foto/testo-tavolo-di-legno-interni-natura-morta-7821675/