Il divieto di licenziamento fino al compimento di un anno di età del bambino, sinora previsto per le lavoratrici madri, è da estendersi anche al lavoratore padre che abbia fruito del congedo di paternità obbligatorio.
L’Inps ha inoltre fornito un’interpretazione estensiva del congedo di paternità introdotto dal Testo Unico maternità/paternità, che ha permesso di riconoscere al lavoratore padre che abbia fruito del congedo di paternità obbligatorio, l’accesso alla NASpI in caso di dimissioni volontarie entro il compimento di un anno di età del bambino.
La tutela si applica anche nel caso di adozione e di affidamento, entro un anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.
Tutte le domande di indennità di disoccupazione NASpI presentate da lavoratori padri per dimissioni intervenute durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento e respinte fino al 20 marzo 2023, data di pubblicazione della circolare, possono essere oggetto di riesame su istanza di parte da trasmettere alla sede INPS territorialmente competente.
Foto di Josh Willink: https://www.pexels.com/it-it/foto/uomo-sorridente-che-porta-il-bambino-sul-collo-2274162/