La Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con l’ordinanza n. 38026, depositata il 29 dicembre 2022, si pronuncia nuovamente sulla nozione di giustificatezza del licenziamento del dirigente per ragioni oggettive. La nozione di giustificatezza (nel licenziamento economico) si discosta da quella di giustificato motivo oggettivo ed include qualsiasi motivo di recesso che non sia arbitrario, pretestuoso, non corrispondente alla realtà ove, cioè, la ragione del recesso sia rinvenuto unicamente nell’intento di liberarsi del dirigente e non in quello di perseguire il legittimo esercizio del potere riservato all’imprenditore; il licenziamento del dirigente non deve possedere, pertanto, i caratteri della extrema ratio”.
L’accertamento della sussistenza della giustificatezza non richiede una analitica verifica di specifiche condizioni, essendo sufficiente una valutazione globale che escluda, appunto, l’arbitrarietà del recesso (Cass. n. 33254/2021; Cass. n. 34736/2019).
Foto di Antoni Shkraba production: https://www.pexels.com/it-it/foto/ufficio-tavolo-interni-concettuale-8279211/