Un apprendista è stato licenziato con procedimento disciplinare perchè, a seguito di un controllo eseguito dai Carabinieri, sono stati rinvenuti, sul suo veicolo, sei grammi di eroina; di conseguenza il lavoratore è stato denunciato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.
La Corte di Cassazione ha dichiarato però illegittimo il licenziamento dell’apprendista perché ha ritenuto che non vi fosse prova della finalità di spaccio. La sostanza sequestrata era infatti da ritenersi per uso personale, come emerso in sede di giudizio penale. È stato inoltre escluso anche il danno all’immagine dell’azienda a seguito della pubblicazione della notizia sul quotidiano ed è stato stabilito che il fatto non avesse inciso negativamente su svolgimento e proseguimento dell’attività lavorativa.
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