Secondo l’art.8 del D. Lgs. n. 81/2015 il rifiuto da parte del lavoratore di trasformare il proprio contratto di lavoro da tempo pieno a part time non può costituire giustificato motivo di licenziamento.
Affinché, in questo caso, possa dirsi legittimo il licenziamento del dipendente, il datore di lavoro è tenuto a dimostrare:
• effettive esigenze economiche ed organizzative tali da non consentire il mantenimento della prestazione a tempo pieno;
• l’avvenuta proposta al dipendente di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale e il rifiuto del medesimo;
• l’esistenza di un nesso causale tra le esigenze di riduzione dell’orario e il licenziamento.
Il licenziamento, quindi, perché sia legittimo, non deve essere intimato a causa del rifiuto ma a causa della impossibilità di utilizzo della prestazione a tempo pieno e del rifiuto di trasformazione del rapporto in part time.
Ordinanza n. 12244, 9 maggio 2023
Foto di Nicola Barts : https://www.pexels.com/it-it/foto/citta-businessman-uomo-abito-7925797/