La Suprema Corte ha confermato (sentenza n.2516 del 26/1/2024) la legittimità del licenziamento disciplinare di un lavoratore che ha svolto attività lavorativa per due giorni presso l’attività commerciale della coniuge, durante il periodo di assenza per malattia di una settimana.
La Cassazione ha respinto le obiezioni del dipendente, stabilendo che il comportamento in questione può costituire una giustificata causa di licenziamento in quanto viola i doveri generali di correttezza, buona fede e gli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà.
Questo può avvenire sia quando l’attività esterna far presumere l’inesistenza della malattia, sia quando, valutata anticipatamente, potrebbe compromettere la guarigione o il rientro in servizio, considerando la natura della patologia e delle mansioni svolte.
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