Con ordinanza del 20 aprile 2023, la Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento per giustificato motivo soggettivo irrogato ad un lavoratore che, in violazione delle disposizioni aziendali, si era rifiutato di prestare il lavoro straordinario richiesto nel rispetto del Ccnl, senza fornire alcuna giustificazione, creando disagi all’azienda. Il dipendente, infatti, ha posto in essere un notevole inadempimento degli obblighi connessi al rapporto di lavoro dimostrando assenza di spirito collaborativo e plateale noncuranza degli interessi dell’impresa datrice di lavoro.
Foto di Andrea Piacquadio: https://www.pexels.com/it-it/foto/impiegato-femminile-che-si-rilassa-con-i-piedi-sul-tavolo-3790848/