Con Ordinanza del 9 maggio 2023, la Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento per giustificato motivo soggettivo irrogato ad un lavoratore che, senza fornire giustificazione, rifiuta di partecipare alle attività di formazione, le quali non avrebbero comportato costi per il lavoratore né la necessità di usufruire di permessi o di sacrificare il proprio tempo libero.
Secondo la Cassazione, infatti, una tale condotta, integra la fattispecie dell’insubordinazione e rappresenta un notevole inadempimento dell’obbligo di diligenza connesso al rapporto di lavoro.
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