Riepiloghiamo, di seguito, le principali novità dell’anno appena iniziato in materia di lavoro e legislazione sociale, riguardanti, in particolare, i seguenti argomenti:
– Riduzione delle tipologie di assunzioni con agevolazioni;
– Aggravamento delle prescrizioni e delle sanzioni in materia di assunzioni obbligatorie di disabili;
– Sanatoria delle cartelle esattoriali;
– Ampliamento della normativa su detassazione e Welfare aziendale;
– Anticipo pensionistico.
ASSUNZIONI CON AGEVOLAZIONI
Con l’abrogazione della normativa sulla Mobilità e il termine dello sgravio contributivo biennale vengono meno due dei principali strumenti agevolativi in materia di assunzioni.
Inoltre dal 2017 diminuiranno le agevolazioni per le assunzioni di apprendisti in aziende aventi meno di 10 dipendenti. Infatti anche per questa tipologia di datori di lavoro, così come per quelli aventi più di 10 dipendenti, il contributo sarà pari al 10%.
Di fatto, oltre l’apprendistato, le uniche forme di assunzioni agevolate riguarderanno I soggetti percettori di Naspi e giovani così detti “Neet”, ossia coloro che non studiano e non lavorano, aventi fra i 15 e i 29 anni, iscritti al programma ministeriale Garanzia Giovani.
ASSUNZIONI OBBLIGATORIE DI PERSONE DISABILI
Dal 1° gennaio 2017 ogni azienda che abbia 15 dipendenti è obbligata, senza periodo di franchigia, ad assumere un lavoratore disabile. Fino allo scorso anno l’obbligo scattava in caso di nuove assunzioni. Ora, dal 1° gennaio di quest’anno, questa previsione é stata abrogata e, di fatto, é stato anticipato l’obbligo di assunzione del lavoratore disabile contestualmente al raggiungimento della soglia di 15 dipendenti computabili. Ora non c’e più alcuna condizione sospensiva correlata ad una nuova assunzione, una volta raggiunta la soglia limite.
Contestualmente è aumentata la sanzione legata al mancato rispetto dell’obbligo di assunzione, che è pari a Euro 153,20 per ogni disabile non assunto e per ogni giorno per il quale non si è rispettato l’obbligo.
Ricordiamo che il nostro studio invierà al Ministero del Lavoro, ai sensi di quanto stabilito dalla legge, un prospetto sulla situazione dell’organico aziendale.
SANATORIA DELLE CARTELLE ESATTORIALI
Il D.L. 193/2016, convertito con modifiche dalla Legge 225 del 1° dicembre 2016, ha previsto una rottamazione delle cartelle esattoriali. La domanda potrà essere presentata tramite l’apposito modello entro il 31 marzo 2017. La rateazione, che prima della conversione del D.L. era prevista in un massimo di 4 rate, potrà ora essere di 5 rate.
I contribuenti potranno rottamare i debiti affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 e riguardanti imposte dirette, contributi, Iva e, in parte, le multe stradali. I contribuenti potranno estinguere il debito beneficiando della cancellazione delle sanzioni, comprese quelle contributive, degli interessi di mora, delle somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali.
Entro il 31 maggio 2017, l’agente della riscossione comunicherà ai debitori che abbiano presentato la dichiarazione di definizione agevolata l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione, nonché quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Per chi pagherà in 5 rate, la scadenza delle singole rate é fissata, per l’anno 2017, nei mesi di luglio, settembre e novembre; per l’anno 2018, la scadenza delle rate é fissata nei mesi di aprile e settembre.
DETASSAZIONE E WELFARE AZIENDALE
La soglia massima del premio di produttività per il quale è possibile usufruire della detassazione, imposta secca al 10%, salirà, da gennaio, dagli attuali 2.000 Euro a 3.000 Euro; per crescere, poi, ancora di 1.000 Euro, fino cioè a 4.000, in caso di coinvolgimento paritetico dei dipendenti nell’organizzazione del lavoro (oggi questa soglia è ferma a 2.500 Euro). Ad ampliarsi é anche la platea dei beneficiari, con la novità di ricomprendervi, non solo operai e impiegati, ma anche quadri e una fetta della dirigenza non apicale, con l’allargamento del limite di reddito per usufruire della tassazione agevolata, da 50.000, in vigore fino a dicembre, a 80.000 Euro lordi annui.
Nel caso in cui il lavoratore scelga la conversione del premio in Welfare aziendale, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all’imposta sostitutiva del 10%:
a) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari, anche se eccedenti il limite di 5.164,65 Euro;
b) i contributi di assistenza sanitaria versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale/sanitario, anche se eccedenti Euro 3.615,20;
c) il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti
Per una specifica della normativa su detassazione e Welfare si rinvia alle nostre circolari 4-2016 e 8-2016.
ANTICIPO PENSIONISTICO
L’anticipo pensionistico (Ape), nella sua versione volontaria e aziendale, é un prestito che viene concesso in favore di lavoratori prossimi alla pensione di vecchiaia. La restituzione avverrà a decorrere dalla data di perfezionamento dei requisiti anagrafici previsti per l’accesso al trattamento, per un massimo di venti anni. Una polizza assicurativa obbligatoria copre il rischio di premorienza.
L’accesso all’Ape – istituito in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018 – decorre dal 1° maggio 2017 ed é consentito agli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alla gestione separata dell’Inps. I lavoratori interessati devono avere almeno 63 anni – con venti anni di contributi – e devono maturare il diritto alla pensione di vecchiaia entro tre anni e sette mesi. L’anticipo potrà quindi avere una durata massima di tre anni e sette mesi mentre quella minima é fissata in sei mesi.
Siamo a disposizione per ogni approfondimento in merito agli argomenti esposti e cogliamo l’occasione per augurarVi un buon 2017.
Foto di Brigitte Tohm: https://www.pexels.com/it-it/foto/segno-di-fuochi-d-artificio-2017-282919/