L’Agenzia delle Entrate ha recepito l’ampliamento della platea dei beneficiari del Bonus Natale pubblicando tempestivamente la circolare n. 22/E del 19 novembre 2024 con cui ha fornito i chiarimenti utili a comprendere, operativamente, in quali casi i genitori lavoratori dipendenti hanno diritto di ricevere il bonus.
Ecco i nuovi requisiti, individuati dalla normativa per richiedere il Bonus Natale:
– almeno un figlio fiscalmente a carico (anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato);
– IRPEF lorda dovuta superiore alle detrazioni per lavoro subordinato;
-reddito annuo 2024 inferiore a 28.000€.
Il bonus, dunque, in presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico , spetta a prescindere dalla circostanza che il lavoratore sia o meno coniugato, legalmente ed effettivamente separato, divorziato, convivente ovvero che appartenga a un nucleo familiare monogenitoriale.
Relazione genitoriale
Il bonus però non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità.
N.B. L’Agenzia delle Entrate, nella definizione dei genitori conviventi, fa espresso riferimento alla costituzione, prevista dalla legge n. 76/2016 (Legge Cirinnà), ovvero alla convivenza di fatto fra due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, residenti nel medesimo Comune e coabitanti.
Regole per la spettanza ai genitori
La regola definita dall’Agenzia delle Entrate per la spettanza del bonus prevede che, in presenza di un figlio a carico:
– nel caso di due lavoratori dipendenti, per i quali sussistano i requisiti richiesti dalla norma, l’indennità spetta a uno solo di essi, ove siano coniugati, non legalmente ed effettivamente separati o conviventi di fatto;
– nel caso in cui i genitori siano separati, divorziati o non coniugati il bonus spetta ad entrambi soltanto se non sono coniugati o conviventi con un altro lavoratore dipendente che abbia diritto al bonus.
Dunque il criterio generale, prevede un bonus per ogni nucleo familiare effettivo.
Reiterazione della domanda
Il lavoratore dipendente, nell’attestazione da rilasciare al datore di lavoro, deve dichiarare che il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente non sia beneficiario del bonus.
A tal fine occorre indicare il codice fiscale dell’altro genitore, a prescindere dalla sussistente situazione genitoriale.
Per questa ragione i lavoratori dipendenti che hanno già presentato la dichiarazione sostitutiva devono presentare un’ulteriore dichiarazione al sostituto d’imposta, solo nel caso in cui debbano comunicare il codice fiscale del convivente (ex legge n. 76 del 2016), unitamente alla dichiarazione che quest’ultimo non sia beneficiario del bonus.
Cosa deve fare il datore di lavoro
Il datore di lavoro, una volta ricevuta la domanda completa, è tenuto ad anticipare l’importo spettante nella busta paga insieme alla tredicesima mensilità.
N.B. In caso di verifica in sede di conguaglio da cui si accerti la non effettiva spettanza del bonus il datore di lavoro deve immediatamente provvedere al recupero del relativo importo.