Secondo l’art. 10 del D. Lgs. n. 66/2003 il prestatore di lavoro subordinato ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane, da godere per almeno due settimane nel corso dell’anno di maturazione e per le restanti due settimane nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
La mancata fruizione delle ferie arretrate produce i seguenti effetti negativi:
• blocco del rilascio o sospensione del DURC (il rilascio del documento unico di regolarità contributiva dell’impresa) e perdita delle agevolazioni contributive;
• applicazione di sanzioni amministrative, sulla base del numero dei lavoratori coinvolti e dal tempo in cui si è verificata la violazione;
• versamento della contribuzione sulle ferie residue non godute.
Il 30 giugno 2023 scade il termine fissato dalla legge per far fruire ai dipendenti le ferie maturate nell’anno 2021.
Nei casi in cui non sia possibile rispettare il periodo minimo di due settimane per cause imputabili al lavoratore (maternità, infortunio, malattia o cassa integrazione) il datore di lavoro non sarà ritenuto responsabile della mancata fruizione.
Foto di Tim Mossholder: https://www.pexels.com/it-it/foto/blu-e-bianco-spiacenti-siamo-chiusi-segnaletica-in-legno-1171386/