Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha definito, tramite il Decreto 132 del 18 settembre 2024, il quadro normativo che regola l’applicazione della cd. “patente a crediti“, necessaria per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano in cantieri temporanei o mobili, nell’ambito di lavori edili o di ingegneria civile.
Soggetti interessati
A partire dal 1° ottobre 2024, devono
obbligatoriamente possedere una “patente a crediti” per la sicurezza:
– le imprese edili, incluse quelle artigiane,
– i lavoratori autonomi,
– le imprese che operano in specifiche fasi lavorative all’interno dei cantieri temporanei o mobili.
Sono esentate da tale obbligo le aziende in possesso dell’attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III, nonché coloro che effettuano forniture o prestazioni di natura intellettuale.
Come presentare la richiesta e tempistiche
È prevista una procedura telematica tramite un portale istituzionale dedicato. È previsto un regime di transitorietà fino al 31 ottobre 2024.
A partire dal 1° novembre 2024 non sarà però più possibile operare nei cantieri senza aver prima richiesto il rilascio della “patente a punti”.
Lo svolgimento delle attività nei cantieri edili è subordinato alla sussistenza di un punteggio pari o superiore a 15 crediti.
Requisiti per il rilascio della patente
La patente è rilasciata su domanda presentata da parte dell’azienda (legale rappresentante o lavoratore autonomo, anche per tramite di un soggetto munito di delega scritta) in base al possesso di specifici requisiti, quali:
– iscrizione alla C.C.I.A.A.;
– rispetto, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi;
– DURC in corso di validità;
– DVR;
– certificazione di regolarità fiscale (DURF);
– avvenuta designazione del RSPP.
Il rilascio è automatico e, comunque, tra la domanda e il rilascio della patente, è possibile lavorare, salva diversa comunicazione da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Modalità di riconoscimento dei crediti
La patente sarà inizialmente dotata di 30 crediti, sulla base dell’anzianità di iscrizione dell’azienda alla C.C.I.A.A. La dotazione di 30 crediti potrà essere aumentata fino a un massimo di 100, in seguito allo svolgimento di attività, investimenti e formazione in ambito sicurezza e per ogni biennio successivo al rilascio in cui non intervengano decurtazioni.
Decurtazione dei punti ed eventuali sospensioni
La patente sarà soggetta a decurtazione di punti in presenza di provvedimenti riguardanti i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo e nello specifico per:
– infortunio mortale di un lavoratore dovuto a violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
– infortunio di un lavoratore con conseguente inabilità permanente al lavoro, dovuto a violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
– malattia professionale di un lavoratore derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
La durata della sospensione della patente non potrà essere superiore a 12 mesi; in caso di adozione del provvedimento di sospensione cautelare, l’Ispettorato nazionale del lavoro provvederà alla verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza dell’attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione.
Lo Studio è a disposizione per chiarimenti sugli adempimenti necessari.