Con l’ipotesi di accordo del 10 ottobre 2022 (integrata dal verbale del 14 ottobre 2022) le Parti sociali hanno apportato le seguenti modifiche e previsioni:
Minimi tabellari
Livello | Importo | Importo |
1-10-2022 | 1-2-2023 | |
1 | 1.476,82 | 1.511,46 |
2 | 1.349,10 | 1.380,74 |
3 | 1.279,00 | 1.309,00 |
4 | 1.205,90 | 1.234,19 |
Una tantum
Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai lavoratori in forza al 10-10-2022, verrà corrisposto un importo forfettario una tantum pari a 246 € lordi.
Tale importo verrà erogato in 3 tranche:
§ 100€ con la retribuzione di novembre 2022
§ 100€ con la retribuzione di dicembre 2022
§ 46€ con la retribuzione di marzo 2023
L’una tantum sarà ridotto proporzionalmente nei rapporti di lavoro part-time e verrà corrisposto nella misura del 70% per gli apprendisti, fermo restando le predette decorrenze.
L’una tantum è escluso dalla base di calcolo del TFR.
Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di una tantum e pertanto dovranno essere detratti dallo stesso fino a concorrenza.
Congedo parentale
Il congedo parentale potrà essere fruito su base oraria in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga mensile immediatamente precedente a quello in cui ha inizio il congedo. È richiesto un preavviso di 2 giorni ed è necessario indicare l’inizio e la fine del periodo congedo.
Tali congedi sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi e mensilità supplementari.
Contratto a termine
All’istituto del contratto a termine sono state apportate le seguenti modifiche.
Limiti percentuali
Nelle imprese fino a 5 dipendenti (*) è consentita l’assunzione di 3 lavoratori a termine.
Nelle imprese da 6 a 10 dipendenti (*) è consentita l’assunzione di 1 lavoratore a termine ogni 2 o frazione, con arrotondamento all’unità superiore.
Nelle imprese con più di 10 dipendenti (*) è consentita l’assunzione di 1 lavoratore a termine nella percentuale del 20% dei lavoratori con arrotondamento all’unità superiore.
Dai suddetti limiti sono esclusi i lavoratori assunti a termine per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
I predetti limiti si calcolano prendendo a riferimento il numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione.
Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nei primi 12 mesi della fase di avvio di nuove attività d’impresa, per lo svolgimento di attività stagionali, con lavoratori di età superiore a 50 anni.
(*) A tempo indeterminato e/o apprendisti.
Durata
Possono essere stipulati contratti a termine di durata superiore a 12 mesi (e fino a 24 mesi) solo in presenza di una delle causali previste dalla legge e dall’ulteriore causale prevista dall’accordo: esigenze di offerta di diverse tipologie di servizi, non presenti nella normale attività e che non sia possibile evadere con il normale organico aziendale.
Foto di Ivan Samkov: https://www.pexels.com/it-it/foto/donna-rilassante-letto-disteso-5659016/