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Rinnovo Ccnl Alimentari e Panificazione

Con l’ipotesi di accordo le Parti hanno rinnovato il Ccnl per l’area alimentazione-panificazione. L’accordo decorre dal 1° gennaio 2023 e scadrà il 31 dicembre 2026.


Minimi tabellari 

Imprese artigiane alimentari 

 

Imprese della panificazione

*N.B. Gli aumenti della tranche di aprile 2024 saranno erogati con il cedolino di giugno 2024, con la voce “Arretrato c.c.n.l.”.

 

Una tantum

A copertura del periodo di carenza contrattuale, ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo 6 giugno 2024 sarà corrisposto un importo pari a € 160,00, suddiviso con le seguenti modalità:

€ 80,00 con la retribuzione di giugno 2024;

€ 80,00 con la retribuzione di settembre 2024.

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo sarà erogato il 70% dell’importo una tantum, con le medesime decorrenze.

 

Permessi

I lavoratori possono fruire di permessi retribuiti fino a 8 ore annue, frazionabili, per l’inserimento all’asilo nido o scuola dell’infanzia del figlio. Vengono disciplinati i congedi per le donne vittime di violenza di genere.

 

Preavviso

Sono stati revisionati i termini di preavviso.

 

Apprendistato professionalizzante

Dal 1° gennaio 2025 gli apprendisti, anche assunti precedentemente a tale data, hanno diritto agli scatti di anzianità. L’ importo dello scatto maturato durante l’apprendistato è di € 10. Al termine del periodo formativo gli importi degli scatti già maturati saranno rivalutati ai valori previsti dall’art. 34 del Ccnl per il livello finale in cui viene inquadrato il lavoratore.

 

Contratto a tempo determinato

È consentita l’apposizione del termine al contratto di durata non superiore a 36 mesi, per lo svolgimento di qualsiasi tipo di mansione. Vengono confermate le causali contrattuali.

 

Lavoro intermittente

L’indennità mensile di disponibilità è stabilita nel 30% della retribuzione. Il lavoratore deve informare l’azienda di eventuali cause di temporanea indisponibilità a rispondere alla chiamata (es. malattia), specificando la durata dell’impedimento. Durante tale periodo non matura il diritto all’indennità di disponibilità.

 

Imprese non artigiane alimentari fino a 15 dipendenti e imprese di somministrazione alimenti

Minimi tabellari

I nuovi importi della retribuzione tabellare riferiti alle ulteriori decorrenze sono i seguenti:

 

Imprese alimentari non artigiane fino ai 15 dipendenti

 

Imprese di somministrazione pasti nella ristorazione

Per gli apprendisti si applicano le percentuali vigenti al momento dell’erogazione. Per i part-time l’erogazione avviene con criteri di proporzionalità.

 

Una tantum – Imprese di somministrazione pasti nella ristorazione

A copertura del periodo di carenza contrattuale ai soli lavoratori in forza alla sottoscrizione dell’accordo, è erogato un importo una tantum pari a € 200, così suddiviso:

€ 100 con la retribuzione di luglio 2024;

€ 100 con la retribuzione di settembre 2024.

Agli apprendisti l’importo è corrisposto, alle medesime decorrenze, nella misura del 70%.

 

Riduzione annua

Dal 1° gennaio 2027 saranno riconosciute ulteriori 4 ore a titolo di rol. Dal 1° giugno 2024 ai lavoratori turnisti saranno riconosciute ulteriori 8 ore a titolo di rol.

Per gli impiegati i rol maturati dal 1° gennaio 2024 dovranno essere fruiti entro l’anno. I permessi non goduti entro tale periodo potranno essere goduti entro il 31 marzo dell’anno successivo. Ad eccezione dell’uso collettivo o di diverse pattuizioni, i permessi eventualmente residui dovranno essere liquidati unitamente alla mensilità di aprile con la retribuzione in vigore al 31 dicembre dell’anno di maturazione.

 

Maternità – Congedi parentali

Ciascun genitore può assentarsi dal lavoro, per ogni bambino nei suoi primi 12 anni di vita, per un periodo massimo non eccedente complessivamente 12 mesi. Se il congedo viene chiesto con modalità oraria, sarà riconosciuto in gruppi minimi di 4 ore giornaliere. Ai fini dell’esercizio del diritto, il genitore deve presentare richiesta scritta al datore di lavoro, entro 10 giorni prima. Al lavoratore padre sono concessi 2 giorni di permesso retribuito in occasione della nascita del figlio. Alla lavoratrice/lavoratore potranno essere concessi permessi retribuiti fino ad un massimo di 8 ore frazionabili per l’inserimento all’asilo nido o scuola dell’infanzia del figlio.

I genitori, alternativamente, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per la malattia di ogni figlio fino a 3 anni e, nel limite di 10 giorni lavorativi all’anno, non retribuiti, fruibili anche in modo frazionato in gruppi di 4 ore giornaliere, per ogni figlio di età compresa tra i 3 e i 12 anni.

 

Contratto a tempo determinato

È consentita l’assunzione a termine nei limiti:

3 lavoratori, nelle imprese fino a 5 dipendenti compresi i lavoratori a tempo indeterminato e gli apprendisti;

– 25% nelle imprese con più di 5 dipendenti, compresi i lavoratori a tempo indeterminato e gli apprendisti.

I limiti si calcolano prendendo a riferimento il numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione.

 

Previdenza integrativa

Dal 1° gennaio 2025 la contribuzione a Fon.Te. a carico dell’azienda è elevata all’1,50% della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r.

 

 

Foto di Flo Maderebner: https://www.pexels.com/it-it/foto/essere-umano-che-tiene-un-pane-745988/

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