Le Parti il 1° marzo 2024 hanno firmato il verbale di accordo per il rinnovo del Ccnl dell’industria alimentare. Il contratto decorre dal 1° dicembre 2023 ad ha validità fino al 30 novembre 2027.
Trattamento economico – Minimi retributivi
Di seguito la tabella dei nuovi minimi tabellari, ai quali va sommata la contingenza riportata nella colonna 7:
Trattamento economico per mancata contrattazione di 2° livello
Dal 1° gennaio 2027 saranno erogati, per 12 mensilità, i seguenti importi.
Formazione professionale
È prevista la possibilità di concedere permessi retribuiti fino a un totale di 40 ore per consentire la partecipazione a corsi di specializzazione volti all’acquisizione di competenze pertinenti alle attività aziendali, anche se non strettamente connesse alle mansioni attualmente svolte, oppure competenze di difficile reperimento sul mercato del lavoro. Tuttavia, tale concessione è condizionata all’impegno del dipendente a rimanere nell’azienda per almeno due anni successivi al completamento del corso.
Contratto a tempo determinato
Durata
Individuate le condizioni in presenza delle quali il contratto a termine, escluso quello in somministrazione, può estendersi oltre i 12 mesi rimanendo, però, nel limite dei 24 mesi:
- esecuzione di un progetto, opera o servizio definiti e predeterminati nel tempo e non rientranti nelle normali attività;
- realizzazione di progetti temporanei legati alla modifica e/o modernizzazione degli impianti produttivi e attivazione di nuovi processi produttivi (es. attività di engineering e impiantistica).
Ulteriori fattispecie possono essere previste dai contratti collettivi aziendali.
Limite percentuale
È stato specificato che il limite del 25% dei contratti a tempo determinato deve essere calcolato in base al numero di dipendenti a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell’anno di assunzione o, se l’attività inizia durante l’anno, al numero di dipendenti a tempo indeterminato in servizio al momento dell’assunzione.
Orario di lavoro
Ferme restando le modalità di godimento, dal 1° gennaio 2027 verranno riconosciute ulteriori 4 ore a titolo di riduzione.
Per i lavoratori su 3 turni per 6 giorni alla settimana (18 turni) e per i lavoratori a ciclo continuo su 3 turni per 7 giorni alla settimana (21 turni), con riposo a scorrimento, sono previste le seguenti ulteriori ore a titolo di riduzione:
- 4 ore dal 1° gennaio 2026;
- 4 ore dal 1° gennaio 2027.
Previdenza complementare volontaria
Le contribuzioni dovute al Fondo Alifond saranno così costituite:
- Un contributo aziendale del 1,50% a partire dal 1° gennaio 2025 e un contributo del 1% a carico del lavoratore da commisurare alla retribuzione assunta a base per la determinazione del t.f.r. nel periodo di riferimento;
- il 100% del t.f.r. del lavoratore aderente di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993;
- una quota del t.f.r. di tutti gli altri lavoratori aderenti, pari al 2% della retribuzione assunta a base per la determinazione dello stesso t.f.r..
Questa disposizione sarà attuata previa modifica dello statuto e della fonte istitutiva dell’Alifond.
Assistenza sanitaria integrativa
L’importo del finanziamento al Fondo Fasa dal 1° gennaio 2025 aumenterà di € 4/mese.
Dal 1° giugno 2029, sarà possibile aggiungere ulteriori € 2,00 mensili (per 12 mesi) a carico del dipendente e su sua espressa richiesta.
La contribuzione mensile all’Ente bilaterale di settore (EBS) pari a € 3,50, con riferimento ad ogni lavoratore a tempo indeterminato, sarà incrementato di € 1,00 a partire dal 1° gennaio 2025.
Trattamento di fine rapporto
Per calcolare la quota di TFR, sono stati introdotti:
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- l’elemento distinto della retribuzione (EDR) a partire dal 1° marzo 2024;
- l’incremento aggiuntivo della retribuzione (IAR).
Preavviso
Sono state apportate modifiche anche ai termini di preavviso in caso di licenziamento e dimissioni.
Foto di Mark Stebnicki: https://www.pexels.com/it-it/foto/donna-che-pulisce-le-patate-dolci-2889093/