Il 22 marzo 2024 le Parti hanno sottoscritto il rinnovo del Ccnl Terziario, distribuzione e servizi, con decorrenza dal 1° aprile 2024 e con validità fino al 31 marzo 2027.
Nuovi minimi
Una tantum
Per i lavoratori in forza al 22/03/2024 l’accordo prevede la corresponsione di un importo una tantum da erogare in due tranches uguali a luglio 2024 e luglio 2025.
Assorbimenti
Gli importi eventualmente già corrisposti dal 1° gennaio 2022, a titolo di futuri aumenti contrattuali e/o miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni della una tantum e dovranno quindi essere considerati assorbibili fino a concorrenza.
Previdenza e assistenza sanitaria integrativa
Fondo EST
Dal 1° aprile 2025 il contributo obbligatorio a carico del datore di lavoro, a favore del Fondo Est, aumenta di € 3,00 mensile.
Cassa assistenza sanitaria Qu.A.S.
Il contributo obbligatorio annuo a favore della Cassa, a carico del datore di lavoro a favore della categoria dei Quadri, è incrementato dei seguenti importi:
• € 20,00 dal 1° gennaio 2025;
• € 20,00 dal 1° gennaio 2026.
Finanziamento degli enti bilaterali
L’accordo prevede un contributo da destinare all’Ente Bilaterale territoriale (0,10%, a carico dell’azienda e 0,05% a carico del lavoratore su paga base e contingenza), per 14 mensilità, comprensivo del contributo a sostegno delle attività delle Commissioni Paritetiche Bilaterali.
Qualora l’azienda ometta il versamento delle suddette quote, è dovuto per 14 mensilità l’elemento distinto della retribuzione (non assorbibile, pari allo 0,10% di paga base e contingenza).
Classificazione del personale
Sono state apportate modifiche alla classificazione del personale. In particolare, sono stati introdotti nuovi profili professionali e ne sono stati eliminati altri.
Congedo parentale
Per i periodi di congedo parentale, è prevista un’indennità erogata dall’INPS per un massimo di tre mesi non trasferibili, destinata ai lavoratori con figli fino al dodicesimo anno di vita del bambino. Di tale indennità usufruiscono alternativamente i genitori, in base alla durata complessiva richiesta. Inoltre, i genitori hanno diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo di congedo della durata massima di tre mesi, per il quale è prevista un’indennità calcolata in percentuale sulla retribuzione. Questa indennità è concessa solo se il reddito individuale dell’interessato è inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione obbligatorio. I periodi di congedo parentale vengono considerati nell’anzianità di servizio e non comportano una riduzione delle ferie, dei riposi o delle mensilità aggiuntive, ad eccezione degli emolumenti accessori correlati all’effettiva presenza in servizio. Infine, è richiesto un preavviso scritto di cinque giorni per esercitare il diritto al congedo parentale.
Contratto a tempo determinato
Sono state definite le causali per l’apposizione del termine al contratto superiore a 12 mesi e non eccedenti i 24 mesi per proroghe o rinnovi di contratti oltre i 12 mesi o per il rinnovo di un contratto indipendentemente dalla durata.
Lavoro a tempo parziale – clausole elastiche
Dal 1° gennaio 2025, l’indennità annuale, alternativa alle previste maggiorazioni in caso di applicazione di clausole elastiche, viene elevata a € 155,00.
Foto di Sascha Hormel: https://www.pexels.com/it-it/foto/fotografia-di-messa-a-fuoco-poco-profonda-della-nave-nera-1095814/