Con l’ipotesi di accordo 28 marzo 2023 le Parti sociali hanno apportato le seguenti modifiche al Ccnl:
Trattamento economico minimo (T.E.M.)
Si riportano di seguito le tabelle dei nuovi trattamenti economici:
Attività stagionali
Si prevede, per le imprese che svolgono attività stagionali, la possibilità di stipulare tramite accordo, tra lo stesso lavoratore e lo stesso datore di lavoro, contratti a tempo determinato stagionali di durata complessiva non superiore a 8 mesi e 15 giorni nell’arco dell’anno per esigenze dovute alla cadenza delle festività in particolari periodi dell’anno.
Contrattazione di secondo livello
L’elemento di perequazione, pari ad € 260,00 lordi per l’anno 2023, viene elevato a € 300,00 per l’anno 2024 e a € 350,00 per l’anno 2025.
Contratto a tempo parziale
Fatte salve le condizioni di miglior favore per i lavoratori in forza al 1° aprile 2023, si prevede la compensazione delle ore di lavoro supplementare con la quota oraria di retribuzione diretta maggiorata del 15% e comprensiva dell’incidenza e dei riflessi degli istituti indiretti e differiti.
Viene inoltre fissata al 15% (comprensiva dell’incidenza sugli istituti retributivi indiretti e differiti) la maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto a fronte delle clausole elastiche.
Contratto di somministrazione a tempo determinato
La percentuale massima di lavoratori che possono essere utilizzati con contratto di somministrazione a tempo determinato non può superare nell’arco di 12 mesi la media del 10% dei lavoratori occupati dall’impresa utilizzatrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Tale percentuale può essere incrementata fino al 20% previo accordo aziendale, in presenza delle seguenti esigenze: costituzione di imprese start-up per un periodo non superiore a 12 mesi; in funzione di eventi e manifestazioni di particolare rilevanza nazionale e territoriale con durata da definirsi a livello aziendale; subentro in un nuovo appalto per un periodo non superiore a 12 mesi.
Trasferta
Si riconosce il diritto al rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto e alloggio, nei limiti della normalità oppure in misura da convenirsi preventivamente tra le parti, ai lavoratori che, per ragioni di lavoro, siano inviati in una località diversa e distante più di 25 km rispetto a quella in cui eseguono normalmente la propria attività.
Fondo sanitario integrativo
La contribuzione al Fondo Fasiil viene elevata a € 12,00 complessivi attraverso il versamento di € 2,00 da gennaio 2024 e di ulteriori € 2,00 da gennaio 2025.
L’azienda che ometta il versamento delle quote, oltre a far maturare il diritto del lavoratore al risarcimento del danno subito, dovrà erogare allo stesso un elemento distinto della retribuzione pari ad € 18,00 da corrispondere per tutte le mensilità previste dal Ccnl.
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