Il 12 gennaio 2024, le Parti hanno raggiunto l’accordo per il rinnovo del Ccnl per i lavoratori dello Sport che decorre dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2026.
Le modifiche previste per il Ccnl sono numerose e toccano sia l’ambito economico che quello normativo.
Ecco cosa riguardano le principali novità derivanti dal rinnovo del CCNL:
- l’allineamento dei due regimi contrattuali, relativamente agli occupati ante e post 22/12/2015 (data di stipula iniziale del CCNL originario), rispettivamente “vecchi” e “nuovi” assunti;
- l’aumento contrattuale –> sono state equiparate le tabelle tra i “vecchi” e i “nuovi” assunti attraverso la costituzione di un meccanismo di assorbimento graduale dei riconoscimenti economici. La 14esima mensilità già riconosciuta ai “vecchi” assunti, viene trasformata in superminimo gradualmente ridotto fino al totale assorbimento a regime a novembre 2029. Da tale ultima data, il superminimo cesserà di essere corrisposto. Per i “vecchi” assunti, viene riconosciuto inoltre un superminimo non assorbibile, con decorrenza gennaio 2024, pari a 53€. Pertanto, l’incremento economico in capo ai “vecchi” assunti sarà pari a 100€. Per i “nuovi” assunti, invece, viene riconosciuto un aumento contrattuale pari a 216€, in modo tale da equiparare a decorrere da novembre 2029 lo stesso minimo tabellare dei vecchi assunti;
- l’introduzione dell’art. 23 per dare un primo indirizzo di tutela ai collaboratori sportivi che rappresentano una vasta platea di lavoratori del settore. Viene disciplinato il rapporto di co.co.co. sia dal punto di vista economico che normativo, attraverso l’individuazione di un compenso minimo;
- l’introduzione delle causali contrattuali a tempo determinato in attuazione del cd. Decreto Lavoro che consente di prevedere maggiori durate per i contratti a termine (da 12 mesi senza obbligo di specificare la causale a 36) per le stesse causali espressamente individuate dalla contrattazione collettiva;
- la disciplina contrattuale sull’apprendistato dei giovani atleti in attuazione del vincolo di legge.
Per quanto riguarda il welfare è stata confermata l’adesione al fondo di assistenza sanitaria integrativa Fondo Est.
L’attività dell’Ente bilaterale è finanziata da un contributo a carico dell’azienda pari allo 0,10% e da una somma a carico del lavoratore pari allo 0,05% calcolati sulla retribuzione complessiva mensile o sul compenso da riscuotere. Le imprese che omettano il versamento del contributo devono corrispondere al lavoratore un E.d.r. (Elemento distinto della retribuzione), non assorbibile pari allo 0,30% della retribuzione complessiva mensile o del compenso.
Il trattamento economico complessivo risulta comprensivo dell’incidenza della quota di finanziamento dell’Ente bilaterale.
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