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Rinnovo CCNL Legno e Arredamento 2026-2028: cosa cambia

È stato rinnovato il CCNL Legno e Arredamento – aziende industriali, con l’ipotesi di accordo sottoscritta dalle Parti il 3 settembre 2026.
Il nuovo contratto decorre dal 1° gennaio 2026 e sarà valido fino al 31 dicembre 2028.
Il rinnovo introduce importanti novità sia sul piano economico sia nella gestione dei rapporti di lavoro. Di seguito riepiloghiamo gli aspetti principali e le relative decorrenze.

Nuovi minimi tabellari dal 1° settembre 2026

Con la retribuzione di settembre 2026 è previsto un aumento dei minimi retributivi.
Gli importi mensili sono i seguenti:


Gli aumenti assorbono gli eventuali anticipi su futuri incrementi contrattuali stabiliti a livello aziendale.
Per il 2027 e il 2028 le Parti si incontreranno a gennaio per definire gli ulteriori aumenti dei minimi contrattuali.

Una tantum

A copertura del periodo 1° gennaio 2026 – 31 agosto 2026, ai lavoratori in forza alla data di erogazione spetta, con la retribuzione di dicembre 2026, una somma una tantum di € 100, uguale per tutte le categorie.
Per i lavoratori assunti nel periodo considerato, l’importo sarà proporzionato ai mesi lavorati e retribuiti.
L’importo sarà inoltre riproporzionato per i lavoratori part-time e non inciderà sul calcolo del TFR.

Nuovo elemento retributivo dal 2027

Dal 1° gennaio 2027 l’elemento retributivo cambia nel seguente modo:



Classificazione: novità per i lavoratori AE1

Una delle modifiche più rilevanti riguarda i lavoratori inquadrati al livello AE1 impiegati in attività produttive o connesse al ciclo produttivo.
Dal 1° gennaio 2028, trascorsi 24 mesi nel livello AE1, è previsto il passaggio al livello successivo.
È prevista una disciplina transitoria per chi è già in forza:
• i lavoratori che al 31 maggio 2027 avranno almeno 48 mesi nel livello AE1 passeranno al livello successivo dal 1° giugno 2027;
• per gli altri lavoratori già in forza, il passaggio decorrerà dal 1° gennaio 2028 se al 31 dicembre 2027 avranno già maturato almeno 24 mesi nel livello AE1;
• negli altri casi, il passaggio avverrà al raggiungimento dei 24 mesi.
Nel calcolo vengono considerati i periodi di effettivo lavoro alle dipendenze dell’azienda, anche derivanti da più rapporti, purché non separati da periodi superiori a tre mesi.

Aumenti periodici di anzianità

Dal 1° gennaio 2027 cambiano gli importi degli aumenti periodici di anzianità.
Il rinnovo prevede un massimo di 5 aumenti. L’aumento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene maturato il biennio.
Per chi ha già maturato il 6° biennio presso la stessa azienda, gli aumenti saranno aggiornati ai nuovi valori dal 1° gennaio 2027.

Lavoro straordinario, notturno e festivo

Il rinnovo modifica alcune maggiorazioni.


Malattia: ulteriori 45 giorni per determinate categorie

Per i lavoratori non in prova è previsto un periodo di conservazione del posto di 30 mesi consecutivi, per un massimo di 13 mesi.
Dal 3 settembre 2026, per alcune categorie di lavoratori – tra cui lavoratori con disabilità certificata e lavoratori affetti da specifiche patologie che comportino terapie salvavita – dopo il superamento del periodo di comporto sono riconosciuti ulteriori 45 giorni di calendario, con il trattamento economico previsto per la malattia.

Congedo parentale e permessi

Il rinnovo interviene anche su maternità e permessi.
Per il congedo parentale è previsto un trattamento aggiuntivo a carico del datore di lavoro pari al 30% della retribuzione, utilizzabile fino al sesto anno di vita del bambino. La somma complessiva tra trattamento dell’Istituto assicuratore e integrazione aziendale non può superare il 100% della retribuzione.
I permessi per il decesso di un familiare vengono disciplinati prevedendo:
• 3 giorni per il decesso del coniuge o di un parente entro il secondo grado;
• 1 giorno per il decesso di un affine di primo grado;
• 2 giorni aggiuntivi per il lavoratore straniero proveniente da un Paese extraeuropeo che debba recarsi nel Paese di origine.
I permessi spettanti al padre per nascita del figlio o adozione sono elevati a 10 giorni.
Sono inoltre previste nuove disposizioni per i permessi ex L. 104/1992 e per le lavoratrici inserite nei percorsi di protezione per violenza di genere.

Contratti a termine: nuovi limiti

Il rinnovo stabilisce che il numero dei lavoratori assunti a termine non possa superare:
• il 30% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre dell’anno precedente;
• il 35% complessivamente, considerando contratti a termine e somministrazione a termine.
Nelle aziende fino a 5 dipendenti è comunque possibile assumere fino a 2 lavoratori a termine, purché non venga superato il numero dei lavoratori a tempo indeterminato.
Il contratto a termine può superare i 12 mesi e arrivare fino a 24 mesi in presenza delle specifiche condizioni previste dal rinnovo, tra cui determinate esigenze produttive, partecipazione a fiere ed esposizioni, avvio di nuove attività, manutenzioni straordinarie e alcune specifiche categorie di lavoratori.

Previdenza e assistenza integrativa

Dal 1° gennaio 2027 aumenta la contribuzione ad Altea, che passa a € 18 mensili per 12 mensilità. È inoltre possibile iscrivere al Fondo il proprio nucleo familiare.
Per il Fondo Arco, il contributo a carico dell’azienda viene elevato:
• al 2,40% dal 1° gennaio 2027;
• al 2,60% dal 1° gennaio 2028.
Resta fermo il contributo dell’1,30% a carico del lavoratore.

Quota di servizio contrattuale

I lavoratori non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti che non intendano versare la quota di servizio contrattuale devono comunicarlo per iscritto all’azienda entro il 31 ottobre 2026.
In assenza di comunicazione, l’azienda effettuerà una trattenuta di € 35 sulla retribuzione di novembre 2026.

 

Hai bisogno di supporto?

Se la tua azienda applica il CCNL Legno e Arredamento, contattaci per ricevere chiarimenti sulle novità introdotte dal rinnovo e verificare quali adempimenti e aggiornamenti siano necessari per la tua azienda.

 

Foto di Mandiri Abadi da Pexels

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