Le Parti Sociali hanno recentemente siglato una pre-intesa per il rinnovo del CCNL che si applica ai dipendenti delle scuole materne non statali, con la quale hanno previsto le seguenti disposizioni:
Nuovi minimi tabellari
Livello |
Importo |
Importo |
|
Attualmente in vigore |
1-9-2023 |
8 |
1.735,32 |
1.780,26 |
7 |
1.696,94 |
1.740,88 |
6 |
1.544,55 |
1.584,55 |
5 |
1.525,36 |
1.564,87 |
4 |
1.446,58 |
1.484,05 |
3 |
1.401,74 |
1.438,04 |
2 |
1.399,71 |
1.435,96 |
1 |
1.346,94 |
1.381,82 |
Salario di anzianità
Al personale che al 1-9-2023 avrà maturato almeno 2 anni di servizio ininterrotto presso lo stesso Ente verrà corrisposto, dalla stessa data, un salario di anzianità pari a €15,00 mensili, per 13 mensilità.
Tale importo si aggiunge a quanto già percepito a titolo di salario di anzianità in base all’art. 46 del CCNL 2016-2018.
Una tantum
A copertura del periodo che va dal 1-1-2019 al 31-12-2021, a tutto il personale in forza al 1-9-2022, spetterà un importo forfettario una tantum pari a € 188,50, così suddiviso:
€ 104,00 per il periodo che va dal 1-1-2019 al 31-12-2020
€ 84,50 per il periodo che va dal 1-01-2021 al 31-12-2021
Tale somma verrà corrisposta in due tranches di pari importo con la retribuzione di maggio 2023 e settembre 2023, in proporzione all’orario individuale di lavoro.
Welfare contrattuale
Per gli anni 2022 e 2023, entro il 20 dicembre di ogni anno, le aziende metteranno a disposizione di ciascun lavoratore strumenti di welfare per un valore di € 200, da utilizzare entro il 19 dicembre dell’anno successivo e da riproporzionare per i rapporti di lavoro part time.
Tali importi sono omnicomprensivi ed esclusi dalla base di calcolo del TFR.
Sono destinatari di tale beneficio tutti i lavoratori non in prova e in forza al 1° settembre di ogni anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno (ai lavoratori reiteratamente assunti o utilizzati con varie tipologie contrattuali, tipo termine, somministrazione etc, gli importi sono riconosciuti una volta sola):
– con contratto a tempo indeterminato
– con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno 3 mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno.
Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita nel periodo che va dal 1° settembre al 31 dicembre di ogni anno.
I lavoratori possono destinare tali somme, di anno in anno, al fondo di previdenza complementare Espero, secondo le modalità previste dal Fondo.
Foto di Anastasia Shuraeva: https://www.pexels.com/it-it/foto/seduto-scuola-tavoli-giovane-8466175/