Il tempo di viaggio, ovvero il tempo che il lavoratore impiega per raggiungere il luogo dove svolgere l’attività lavorativa, può essere considerato orario di lavoro?
La regola generale (art. 5 del dc. 10/09/ 1923, n. 1955) esclude dalla nozione di lavoro effettivo il tempo impiegato per recarsi al posto di lavoro, ma sono previste delle eccezioni.
A seconda del contratto collettivo applicato, l’orario di lavoro decorre dal momento in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività.
Il Ministero del lavoro, con interpello n. 15 del 2/4/2010, ha espresso che il tempo impiegato dal lavoratore per raggiungere la sede di lavoro durante la trasferta non costituisce attività lavorativa ed il disagio che deriva al lavoratore è assorbito dall’indennità di trasferta.
Se, invece, è richiesto al lavoratore di recarsi al “punto di raccolta” per porsi a disposizione del datore di lavoro entro un determinato momento, è a partire da questo punto di raccolta che deve calcolarsi l’orario di lavoro.
Foto di Andrea Piacquadio: https://www.pexels.com/it-it/foto/uomo-che-indossa-giacca-grigia-838413/